normative

Requisiti minimi per la buona prassi in psicologia giuridica e forense

La formazione per gli psicologi che intendono intraprendere la professione in ambito giuridico e l'aggiornamento di quanti già lavorano in tale ambito sono stati da più parti caldeggiati, anche in considerazione del fatto che il numero degli psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali Ordinari e con il Tribunale per i Minorenni è ormai consistente ed in continuo aumento.

A tale scopo il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con deliberazione del 20 settembre 2003, ha indicato alcuni requisiti minimi per l'inserimento negli elenchi degli esperti e degli ausiliari dei giudici presso i Tribunali, invitando i Consigli Regionali:

    Ad accogliere tali linee guida con propri atti deliberativi, rappresentando gli stessi ai Tribunali competenti;
    A sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto ha accolto tale istanza e, nella seduta del 26 marzo 2004, ha stabilito i seguenti requisiti minimi per l'inserimento dei propri iscritti negli elenchi degli esperti o degli ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:

  • anzianità di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi di almeno tre anni;
  • specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense, di almeno 100 ore , frequentato:
            a) dopo il conseguimento della laurea in psicologia regolata secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e relativi decreti attuativi;
            b) dopo il conseguimento della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia.
  • specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.). Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie inoltre particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.


Il Consiglio ha previsto inoltre che, in deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, si considera che gli Psicologi già iscritti agli elenchi degli esperti e degli ausiliari dei Giudici presso i Tribunali hanno già assolto quanto previsto in tali punti e, inoltre, che gli Psicologi già iscritti sono tenuti all'aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o in materie attinenti.

albo

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