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News fiscali

Gentili colleghi,

su indicazione della nostra consulente fiscale, Dr.ssa Barbara Rizzato, pubblichiamo due “ news fiscali” relative alla riduzione dell’acconto IRPEF 2009 e al modello EAS per il censimento delle realtà associative.

Per ogni informazione e chiarimento potete rivolgervi alla Consulente fiscale negli orari di ricevimento già indicati nella pagina tmp_1page.asp?action=article&ID=101.

 

Cordiali saluti

 

Il Presidente

 

RIDUZIONE SECONDO ACCONTO IRPEF PER L’ANNO 2009

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che consente di ridurre il versamento del secondo acconto IRPEF in scadenza il 30/11/2009 per un importo pari al 20% del dovuto.

Tale facoltà interessa i soli versamenti IRPEF (non quelli quindi relativi ad altre imposte quali IRES, IRAP, imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, contributi INPS, ecc...);

Ovviamente si tratta di una riduzione solo temporanea che non implica nessun risparmio d’imposta, atteso che la stessa riguarda somme dovute a titolo di acconto e non incide affatto sul saldo d’imposta che sarà dovuto in sede di dichiarazione dei redditi per il 2009.

 

 CENSIMENTO ENTI ASSOCIATIVI: INVIO DEL MODELLO EAS ENTRO IL 15/12/2009

L’art. 30 del DL 185/2008 ha disposto l’obbligo a carico degli Enti Associativi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. La comunicazione deve avvenire mediante la presentazione per via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) del modello EAS. L’obbligo di presentazione del modello ha la finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria gli opportuni controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dal TUIR e dal decreto IVA a favore degli Enti associativi.

L’obbligo investe sia gli enti già costituiti alla data del 29/11/2008, data di entrata in vigore del decreto testé menzionato, sia quelli costituitisi successivamente a tale data.

In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29/11/2008 devono presentare il modello entro il 15/12/2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29/11/2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 15/12/2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

Sono escluse dalla presentazione del modello EAS le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgano attività commerciale, le ONLUS, le associazioni pro-loco che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/91, gli enti sportivi dilettantistici iscritti al CONI che non svolgano attività commerciali.

Modalità semplificate di compilazione del modello sono altresì previste per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri o conosciuti dalla Pubblica Amministrazione (es: associazioni di promozione sociale, sindacati, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche).

Un volta effettuato il primo invio, il modello EAS va ripresentato in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31/3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Per scaricare il MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI, qui

Per scaricare le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, qui