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Adempimenti vaccinali obbligatori (DL 172/21)

Gentile Collega,

questa comunicazione è molto importante, e ti preghiamo di leggerla con attenzione.

Con il DL44/21 e il più recente DL172/21 sono stati previsti precisi obblighi vaccinali per tutti i professionisti sanitari (quali gli psicologi), cui è necessario adempiere correttamente e tempestivamente.

La norma di legge prevede infatti la misura della sospensione dalla professione per chi non adempie agli obblighi di protezione vaccinale.

Il DL172/21 stabilisce anche l’obbligo di “Booster” (la terza dose), che coinvolge la totalità degli iscritti all’Ordine, con tempistiche precise da rispettare.

– Cosa devo fare per rispettare la norma e non incorrere in sospensione?

  1. Se non hai ancora effettuato il primo ciclo, ti devi immediatamente prenotare presso la tua AULSS per la sua effettuazione.
  2. Se hai già effettuato il primo ciclo, devi effettuare il Booster (terza dose) immediatamente allo scadere dei 5 mesi dalla seconda dose. E’ urgente prenotarlo appena possibile.
  3. Se hai cause di esonero / differimento, le devi notificare all’Ordine secondo norma di legge.

– Ho già fatto le prime due dosi. Entro quando devo fare la terza dose?

Devi prenotarla ed effettuarla appena possibile, secondo le tempistiche previste dal Ministero della Salute.

Dopo il 151esimo giorno dall’effettuazione della seconda dose (ovvero, dopo 5 mesi), la banca dati del Ministero della Salute segnala infatti automaticamente l’irregolarità della posizione dell’iscritto, e l’Ordine è tenuto per legge ad avviare tempestivamente le procedure formali conseguenti (invito a regolarizzarsi, prodromico alla sospensione).

– Ho fatto la terza dose, lo devo comunicare all’Ordine?

NO, non è necessario comunicarlo all’Ordine.

– Come posso prenotare le vaccinazioni?

E’ possibile prenotare in autonomia le vaccinazioni (prime, seconde, booster) dal Portale Regionale: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/

Sul sito relativo si trovano informazioni specifiche per le varie AULSS di afferenza, e i numeri verdi informativi della Regione.

– Ho una situazione sanitaria particolare/ domande specifiche sui vaccini: a chi mi devo rivolgere?

Al proprio Medico di Medicina Generale. L’Ordine NON può rispondere a dubbi e domande di natura sanitaria personale.

– Mi è arrivata una PEC formale dall’Ordine cui mi si chiede conto del mio stato vaccinale, e di rispondere tassativamente entro 5 giorni; cosa succede?

Quotidianamente il CNOP (Consiglio Nazionale) interroga la banca-dati nazionale dell’anagrafe vaccinale, e comunica ai singoli Ordini regionali l’elenco degli iscritti che risultano non in regola con l’obbligo vaccinale (mancanza del ciclo primario, o più di 151 giorni passati dalla seconda dose senza che sia stata effettuata la terza dose).

L’Ordine, a norma di legge, deve quindi contattare regolarmente gli iscritti inadempienti, per chiedere di produrre entro 5 giorni una risposta via PEC:

  • Se il primo ciclo o il booster non sono ancora stati fatti, si deve prenotare ed effettuare la vaccinazione entro 20 giorni di tempo dalla ricezione della PEC, ed inviare poi all’Ordine la prova dell’avvenuta vaccinazione entro 3 giorni dalla sua effettuazione.
  • In caso di esonero / differimento, se ne deve inviare immediatamente apposita documentazione.
  • In caso di già avvenuta vaccinazione (primo ciclo/booster), se ne deve inviare immediatamente apposita documentazione.

– Non ho risposto alla PEC entro 5 giorni, ed ora ho ricevuto un “Atto di Accertamento” da parte dell’Ordine. Cosa significa?

In caso di mancata risposta alla PEC entro 5 giorni, o di inadempimento a quanto richiesto, l’Ordine è tenuto dalla legge ad emettere un “Atto di Accertamento“, con il quale si riscontra il mancato assolvimento dell’obbligo, e da cui deriva la conseguente ed immediata sospensione professionale.

Questo significa che NON è possibile svolgere alcun atto professionale in vigenza di sospensione, neppure online, fino al completamento del ciclo vaccinale primario (o all’effettuazione del booster).

La sospensione NON è discrezione dell’Ordine, ma deriva automaticamente dalla Legge; ha natura amministrativa, e non disciplinare.

– Se non apro la PEC, l’Atto di Accertamento è valido lo stesso?

Sì: anche se la PEC non viene aperta, il provvedimento è legalmente valido a far data dalla sua emissione.

– Il fatto che sono stato sospeso viene pubblicato sul sito?

Si, tutte le sospensioni devono essere riportate per legge (DL172/21) sull‘Albo online.

Non ne viene riportato il motivo specifico.

Una volta adempiuto l’obbligo viene revocata la sospensione, e cancellata l’annotazione.

– Fino a quando dura la sospensione, se non mi vaccino?

Fino al 15 giugno 2022 (per 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021, giorno di avvio dell’obbligo). La sospensione può essere interrotta in ogni momento, previo adempimento del ciclo di profilassi vaccinale ai sensi del DL 172/21.

– Gli eventuali Atti di Accertamento precedentemente già emessi dalle AULSS ai sensi del DL44/21 rimangono ancora validi in questo periodo?

Sì, non perdono di validità giuridica: il DL172/21 non ha abrogato il DL 44/21 o la L.76/21 da cui derivano i loro effetti, ma vi si riferisce anzi esplicitamente, considerandoli validi e produttivi di effetti giuridici.

– Ma io non lavoro in ambito clinico/non ho la partita IVA da psicologo: perchè mi si applica la sospensione?

Tutti gli iscritti ad un Albo di Ordine sanitario sono considerati, ai sensi di legge, come soggetti all’applicazione dell’obbligo di profilassi vaccinale; gli iscritti all’Ordine degli Psicologi rientrano espressamente tra i professionisti sanitari (L.3/2018, cd. “Legge Lorenzin“), indipendentemente dalla condizione lavorativa o attività svolta.

– Sono un Dipendente. Perchè l’Ordine ha comunicato la mia sospensione anche al mio datore di lavoro?

Ne è tenuto espressamente, per norma dello Stato (DL172/21).

– Ho il Green Pass Base per tamponi / il Green Pass Rafforzato per avvenuta guarigione; sono soggetto lo stesso all’obbligo vaccinale?

Il possesso di Green Pass “Base” basato sui tamponi, o anche di quello “Rafforzato” basato su guarigione clinica, NON equivalgono al soddisfacimento dell’obbligo vaccinale di cui al DL172/21.

Se si è guariti dal COVID, si dovrà quindi avviare o completare il ciclo vaccinale a partire dalla prima data utile per la sua effettuazione, secondo le tempistiche indicate dal Ministero della Salute per queste casistiche.

– Chi può produrre la documentazione di Esonero/ Differimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi del DL172/21?

Solo il tuo Medico di Medicina Generale (medico di base), secondo i criteri di esonero / differimento indicati nelle apposite Circolari del Ministero della Salute. Questa è l’unica documentazione da inviare all’Ordine.

L’Ordine NON può effettuare valutazioni di natura sanitaria personale; NON si devono pertanto inviare all’Ordine cartelle cliniche, esiti di esami di laboratorio o di tamponi molecolari, certificazioni di specialisti privati, o quant’altro non previsto dalla norma.

Ogni documentazione sanitaria personale irrilevante o inconferente sarà automaticamente cancellata alla ricezione.

L’invio di false attestazioni, oltre a non avere effetti ai sensi del DL172, sarà obbligatoriamente perseguito ai sensi di legge, in capo a chi la presenta e al medico che le attesta falsamente.

– In regime di sospensione, è possibile vedere pazienti a distanza (online), o organizzarsi per lavorare da remoto?

NO, non è possibile.

Già la Circolare del Ministero della Salute del 22 settembre 2021 evidenziava come la sospensione del DL44/21 fosse da intendersi come “sospensione tout court“, e non solo relativa alle attività in presenza.

Il DL 172/21 è su questo ulteriormente esplicito, e vieta espressamente qualunque tipo di attività professionale (senza distinzioni tra online/offline), o la ricezione di qualunque emolumento durante il periodo di sospensione.

– Quali sono le conseguenze potenziali di una violazione della sospensione professionale?

Se si è stati sospesi, lo svolgimento di attività professionale psicologica in qualunque forma (anche online), può configurare l’ipotesi di reato di “Esercizio abusivo di Professione:

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. (…)” (Art.348 CP).

Gli Ordini che vengano a effettiva conoscenza di attività professionali psicologiche svolte da uno psicologo in regime di sospensione sono tenuti dalla legge ad effettuare conseguente esposto alla Procura della Repubblica.

Allo stesso modo, gli Ordini sono tenuti ad avviare parallelo approfondimento in Commissione Deontologica a carico dei professionisti che lavorino in regime di sospensione.

Si ricorda infine che le assicurazioni professionali (RC, spese legali, etc.) solitamente non rispondono, o possono rivalersi sul singolo, in caso di danni creati a terzi durante l’esercizio professionale in situazione di sospensione.

Sappiamo che queste informazioni possano sembrare molto “severe”; ma è appunto fondamentale che sia ben chiara a tutti la grande delicatezza della questione.

Preghiamo i colleghi di non sottovalutare, anche a propria tutela, le implicazioni che possono derivare da atti di questo tipo.

Ricordiamo che sul sito dell’Ordine troverete informazioni utili nella pagina “Vademecum Coronavirus“, aggiornata regolarmente.

Saluti cordiali,

Luca Pezzullo

Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto

Federica Sandi

Consigliere Segretario dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto