Gli esperti rispondono

Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) presso le Istituzioni Scolastiche per l’inclusione degli alunni con disabilità.

Abbiamo ricevuto alcuni quesiti volti a chiarire il ruolo dello psicologo in qualità di consulente esterno che viene invitato a partecipare al GLO.

Di seguito la risposta del consulente legale dell’Ordine, Avv. Andrea Pavanini.

Il GLO è uno dei gruppi per l’inclusione disciplinati dall’art. 15 della legge 104 del 1992 come modificato dall’art. 9 comma 1 del dlgs 66 del 2017 e nuovamente modificato dall’art. 8 comma 1 del dlgs 96 del 2019.

In particolare, il Gruppo di lavoro Operativo, è descritto al comma 10 della norma e la sua composizione è la seguente:
Ogni Gruppo di lavoro operativo e’ composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.
Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, ma per lo psicologo che interviene in qualità di consulente esterno il discorso è differente.

Il decreto interministeriale 182 del 29.12.2020 ha dettato le disposizione relative al modello nazionale di piano educativo individualizzato dettando – tra l’altro – una specifica disciplina relativa alla composizione del GLO per l’Inclusione. L’art. 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto stabilisce la composizione del Gruppo esplicitando esattamente ciò che è già previsto dalla norma del decreto legislativo come segue:

n. 1 il team dei docenti;

n. 2 i genitori e le figure professionali specifiche interne ed esterne come definite al successivo n.5*;

n. 3 l’Unità Multidisciplinare di Valutazione (UVM) tramite un proprio rappresentante;

n. 4 studenti e studentesse;

n. 5* si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.

Al n. 6 si prevede che il Dirigente scolastico possa autorizzare su richiesta (della famiglia) la partecipazione di un esperto indicato dalla famiglia con funzione esclusivamente consultiva e non decisionale.

L’esperto indicato dalla famiglia perciò non è un componente del GLO ma può esclusivamente essere autorizzato a partecipare – su richiesta – senza prendere parte alle relative decisioni, in quanto il suo ruolo è esclusivamente consultivo.

L’esclusione della previsione di compenso riguarda i componenti del GLO.
L’esperto che assiste la famiglia, che può partecipare su richiesta di quest’ultima e autorizzazione del dirigente scolastico esclusivamente in funzione consultiva, non è un componente del GLO.
La sua presenza infatti è solo eventuale (dovendo esserci una richiesta e una autorizzazione) e, soprattutto, non consente la partecipazione alle decisioni.

N.B.: Il rapporto professionale che eventualmente intrattenga con la famiglia che ne richiede la partecipazione esula dalla previsione pertinente i compensi dei componenti del GLO ed esula dall’interesse della scuola, pertanto sarà stabilito da un accordo tra le parti, lo psicologo in qualità di consulente esterno e la famiglia che gli affida l’incarico.