A cura della consulente legale degli iscritti all’Ordine, Avv. Roberta Colaiocco.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, lo psicologo scolastico che non sia di esclusivo supporto tecnico ai docenti, ma che piuttosto eserciti l’attività di diretta osservazione e valutazione degli alunni, svolge la funzione di pubblico ufficiale. La qualifica di pubblico ufficiale in capo allo psicologo scolastico comporta l’applicazione dell’art. 331 cod. proc. pen., a mente del quale “salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. (…)”.
In ordine alle modalità con cui effettuare la denuncia, l’art. 332 cod. proc. pen. prevede che siano forniti all’Autorità Giudiziaria gli elementi conosciuti al fine del corretto inquadramento del fatto e, così: “la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”. L’art. 361 cod. pen. stabilisce che “il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro. (…)Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.
L’obbligo di denuncia si riferisce ai soli reati perseguibili d’ufficio, per i quali la valutazione circa la pericolosità o l’offesa a valori ritenuti socialmente rilevanti fa sì che si ritenga che l’iniziativa della loro repressione debba prescindere dalla volontà della parte offesa, dovendosi pertanto, verificare a seconda del caso concreto, la punibilità a querela o d’ufficio dello specifico reato, sussistendo solo per i secondi, l’obbligo di denuncia. Sul piano deontologico, l’art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani stabilisce che “nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento a quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto (…).”