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Il sistema ECM

Per i dipendenti del S.S.N. e per coloro che collaborano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso, l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM deriva dagli artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.

  • I neo-iscritti all’Albo sono esonerati per il primo anno di iscrizione in quanto l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
  • PER IL TRIENNIO 2020-2022 L’obbligo è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

BONUS COVID

La Legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha esteso a tutti i professionisti sanitari il bonus ECM grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti ECM del triennio 2020-2022. Sul tema era intervenuta anche la Commissione nazionale ECM, che con una delibera approvata in data 10 giugno chiedeva al Parlamento di estendere il riconoscimento dei crediti ECM a tutte le professioni sanitarie riconosciute dalla Legge n. 3/2018 e coinvolte nella lotta al Covid-19 (ivi compresi gli Psicologi).

Di seguito il testo della norma:

“Articolo 5-bis.(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.”

Per saperne di più: qui il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

In merito al tema dell’obbligo ECM per chi opera solo in regime di libera professione o per chi è iscritto all’Albo ma non esercita affatto, la questione è purtroppo complessa.

Il Legislatore (Dpr n. 137/2012) ha previsto un obbligo strutturato di Formazione Continua (del resto previsto anche nel nostro Codice Deontologico, cui ogni professionista è sempre tenuto), che interesserà tutti gli psicologi a seguito dell’entrata in vigore di uno specifico Regolamento nazionale da prodursi a cura del CNOP, di cui siamo in paziente attesa da anni e che assume già ora forma di ECM per chi lavora a qualsiasi titolo con la sanità pubblica o privata convenzionata.

Come molti sanno, lo scorso 10 giugno la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha “esteso” a tutti i professionisti iscritti all’Albo, a prescindere dal contesto lavorativo o addirittura dal concreto esercizio dell’attività, l’obbligo di conseguire la formazione continua sotto forma di crediti ECM a decorrere dal triennio formativo 2020-2022.

Presupposto di tale estensione sarebbe la definitiva inclusione della figura dello psicologo nel novero delle professioni sanitarie, a seguito della Legge n. 3/2018.

Vi è al contempo una interpretazione che ritiene la Commissione sopra citata non avere competenza formale per deliberare in proposito (e pertanto attualmente la Delibera risulta impugnata dall’Ordine Lazio dinanzi al TAR).
Tralasciando le valutazioni in merito a questa complicata questione, per la massima vicinanza e collaborazione che il nostro Ordine Regionale cerca di esprimere alle iscritte e gli iscritti consigliamo queste valutazioni:

  • volendo prudenzialmente considerare valevole la delibera della Commissione, resta assodato che se l’obbligo viene esplicitato nella stessa a partire dal triennio 2020-22, nessun obbligo in tal senso era in capo al professionista che non ne fosse espressamente tenuto (dipendenti o convenzionati SSN) nel triennio precedente;
  • nessuna verifica o sanzione potrebbe essere in ogni caso effettuata prima della fine del triennio, quindi a partire dal 2023;
  • per il triennio 2020-2022, a causa della pandemia, è stato stabilito un esonero pari ad un terzo dell’obbligo formativo personale;
  • si ricorda la possibilità di conseguire ECM in autoformazione per un quinto del totale.

Nel frattempo, l’Ordine Veneto sta organizzando un ampio e accreditato progetto formativo on-line, in modo che la nostra comunità sia comunque agevolata nel mantenersi aggiornata ed in regola con un eventuale obbligo, senza costi aggiuntivi.
Puoi trovare tutti i corsi accreditati qui

Un’utile Guida che gli Ordini Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Veneto hanno preparato per i propri iscritti e iscritte al servizio di tutta la comunità professionale.

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