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Coronavirus – Vademecum pratico per Psicologhe e Psicologi dell’Ordine Veneto

Pubblicato il 24/02/2020; aggiornato il 05/03/2020, il 09/03/2000, il 10/03/2020, l’11/03/2020, il 12/03/2020, il 13/03/2020, il 15/03/2020, il 21/03/2020, il 23/03/2020, il 03/04/2020, il 04/04/2020, il 06/04/2020, il 13/04/2020, il 30/04/2020, il 01/05/2020, il 03/05/2020, il 17/05/2020, il 01/06/2020, il 13/10/2020, il 19/10/2020, il 25/10/2020, il 13/03/2021, il 28/08/2021, il 4/10/2021, il 6/10/2021, il 15/12/2021, il 22/12/2021.

In questi giorni, molti colleghi ci stanno contattando con domande su come la situazione epidemica in corso possa impattare sulla loro attività professionale. Come professionisti della salute psicologica, in momenti di emergenza collettiva caratterizzata anche da ricadute psicologiche e forte ansia sociale dobbiamo svolgere il nostro ruolo con responsabilità e rigore.

Evidenziando che ci si deve sempre riferire rigorosamente alle più recenti Decretazioni, indicazioni ed Ordinanze delle Autorità di Sanità Pubblica, e che l’Ordine ha solo ruolo meramente informativo rispetto alle stesse, ecco alcuni suggerimenti tecnici e pratici orientativi per professionisti Psicologi, condivisi e sottoscritti anche dai Presidenti di diversi altri Ordini regionali, con lo scopo di dare interpretazione comune ad una serie di quesiti professionali che gli iscritti ci pongono.

Le informazioni del presente Vademecum, se condivise e ritenute utili, sono ovviamente sottoscrivibili e di conseguenza liberamente diffondibili anche da altri Enti o Ordini.

NB: 22/12/2021 – in relazione ai recenti aggiornamenti e adempimenti (obbligo vaccinale) determinati dal DL44/21 e dal DL172/21, si vedano anche le informazioni qui: https://www.ordinepsicologiveneto.it/adempimenti-vaccinali-obbligatori-dl-172-21/

  1. “Posso continuare a svolgere attività professionale?”

In generale, l’attività professionale psicologica (“comprovate esigenze lavorative e di salute”), da DPCM 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 – afferendo ai Codici ATECO 86 (professioni sanitarie) – ha sempre potuto continuare a svolgersi anche nel periodo più complesso della primavera 2020; previo ovviamente il più rigoroso rispetto delle misure igienico-preventive del Ministero della Salute, già ripetutamente indicate, e che devono essere applicate con particolare attenzione da tutti i professionisti sanitari.

Allo stesso modo, anche nelle Zone Rosse è possibile svolgere attività professionale.

Il principio di fondo è comunque quello di minimizzare le attività in presenza, per sostituirle ogni qual volta sia praticabile e opportuno con altre modalità di interazione (videochiamate, consulenze telefoniche, smart working, etc.).

A maggior ragione, con l’attuale rapido peggioramento del quadro epidemiologico nazionale e internazionale, e la prevedibile complessità del periodo primaverile 2021, la condotta professionale delle psicologhe e degli psicologi deve improntarsi al principio di massima precauzione, a tutela propria e dei propri utenti.

Un semplice criterio decisionale può essere questo:

A) La prestazione è erogabile tramite strumenti a distanza? Usali.

B) La prestazione non è erogabile a distanza, ed è clinicamente opportuno non differirla? Svolgila, ma solo con l’applicazione di rigorose norme igienico-preventive.

E’ fondamentale, in un periodo di difficoltà nazionali e ansie sociali diffuse, garantire al meglio le nostre funzioni ed il nostro ruolo professionale, clinico e sociale, a tutela del benessere psicologico della popolazione. L’impatto psicologico della pandemia in corso sta creando difficoltà significative a singoli, famiglie, organizzazioni, cui gli psicologi possono e devono dare risposta garantendo – con adeguate modalità attuative e attente misure di sicurezza – l’assistenza ai cittadini che ne necessitano, e ne necessiteranno anche nel medio-lungo termine.

Attività collettive o aperte al pubblico che possano creare “assembramenti” sono soggette a sospensione fino a data da definirsi: tali attività devono essere tassativamente rinviate. Alla luce dei DPCM 18/10/2020 e 25/10/2020, anche convegni ed incontri congressuali sono vietati se non in forma online.

Analogamente, per quanto riguarda seminari / formazioni a piccoli gruppi, si ritiene fortemente opportuno rinviarle o spostarle in modalità online.

Gli spostamenti dei professionisti verso lo studio / luogo di svolgimento dell’attività è possibile anche in Zona Rossa, rientrando sotto la motivazione di spostamento per “motivi di lavoro”; gli spostamenti dei pazienti/utenti per recarsi presso lo studio professionale / ambulatorio sono altresì possibili, come spostamenti per “motivi di salute”.

  1. “Posso vedere pazienti in studio privato? Con che precauzioni?”

Per quanto riguarda attività di consulenza in studio/ambulatorio, come detto si deve valutare con attenzione la loro effettiva non sostituibilità con forme di interazione a distanza.

Se si ritiene comunque clinicamente necessario il proseguire in presenza, è doveroso rispettare in modo estremamente rigoroso le precauzioni igieniche indicate dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228).

Professionista e paziente devono essere del tutto asintomatici e non presentare fattori epidemiologici di rischio (convivenza, frequentazione o contatti con soggetti positivi, sospetti o a rischio, etc.). Se vi sono sintomi anche leggeri (febbre, tosse, dispnea, mal di gola), o anche solo sospetti su potenziali fattori di rischio epidemiologico del professionista o del paziente, gli appuntamenti in presenza devono essere rinviati senza eccezioni.

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede (art. 3, comma 1, lettera a): “il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute”.

Devi rigorosamente applicare quindi in ogni caso, a tutela tua e dei tuoi clienti, le precauzioni raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/):

  • Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  • Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione: bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 70% di alcol.
  • Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non lavate.
  • Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; usa fazzoletti monouso.

Anche se le indicazioni Ministeriali generali sono di tenere 1 metro di distanziamento, per criterio maggiormente prudenziale rispetto al rischio “droplets” durante la prolungata interazione in ambiente chiuso – secondo le definizioni ECDC e MinSalute, i contatti stretti sono quelli in ambiente chiuso per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza – è assolutamente opportuno tenere una distanza di almeno 2 metri (o più) durante i colloqui.

Da DPCM 13/10/2020 e segg. lavorando in studio/ambiente chiuso (“luogo confinato aperto al pubblico”) è da intendersi obbligatorio l’uso corretto e continuativo di DPI/mascherine (fortemente consigliate chirurgiche, e ancora meglio FFP2/KN95) per entrambi, tranne poche eccezioni.

Il DPCM 13/10/2020 (art.1) prevede infatti espressamente:

“è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui (…) sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”.

Si noti come con “Isolamento” NON si intende la mera distanza sociale, ma proprio una situazione di palese isolamento effettivo: condividere la stessa stanza, anche se a due metri di distanza, NON è assolutamente definibile “isolamento”, ed è anzi uno dei set più a rischio (condivisione di spazio chiuso con presenza prolungata).

Fanno eccezione solo i “bambini al di sotto di 6 anni”, e i “soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina” nonchè coloro che interagiscono con questi ultimi; anche in questo caso, comunque, vista la situazione di potenziale fragilità di molti di questi soggetti, si raccomanda l’uso delle mascherine anche in questo caso ogni qual volta sia possibile farlo. Il DPCM 25/10/2020 prevede la possibilità di derogare dalla distanza sociale in caso di interazione con soggetti con specifiche disabilità, problematiche psichiatriche/comportamentali, o non autosufficienza che lo rendano necessario.

(Nota per il Veneto: l’Ordinanza Regionale 13/04/2020 già prevedeva (punto 1, comma N) che: “negli studi professionali (…) in ogni caso devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzati; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali”. L’uso di mascherine obbligatorie in ambienti chiusi è ribadito dall’Ordinanza Regionale n.55 del 29 maggio 2020).

Evita il contatto fisico (ad es., strette di mano).
Tieni sempre a disposizione un dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica da usare e far usare ai pazienti, anche prima dell’eventuale manipolazione di test, materiali diagnostici, giochi per bambini. Valuta come comunicare in modo sereno la richiesta di farne uso.

Ricordati inoltre di igienizzare regolarmente e accuratamente le superfici sanitarie, di lavoro e arredamento (tavoli, sedie, braccioli e poggiatesta di poltrone, maniglie interne ed esterne, campanelli, interruttori, tastiera/mouse, POS, etc.), e tutti gli oggetti ad uso condiviso (materiali testistici, cancelleria, etc.), ogni volta tra un paziente e l’altro; usa disinfettanti adeguati (a base di ipoclorito di sodio 0,1% per i pavimenti o 0,5% per piccole superfici; perossido di idrogeno allo 0,5%; alcol almeno al 70%). Puoi valutare l’uso di telini monouso per le poltrone, soprattutto se di difficile igienizzazione.

Arieggia molto bene e regolarmente tutti i locali. Gli impianti di condizionamento, di ricircolo dell’aria e i ventilatori invece sarebbe opportuno che fossero tenuti spenti, per evitare forti correnti d’aria in movimento che possono facilmente trasportare droplets tra le persone in un ambiente piccolo e chiuso; devono essere in ogni caso igienizzati con prodotti specifici.

In caso tu abbia una sala d’attesa, tieni maggiormente distanziate le sedie, arieggiala regolarmente, ed elimina materiali di gioco/lettura lasciati a disposizione dei clienti.

E’ doveroso atto di responsabilità il distanziare gli appuntamenti per evitare che i pazienti si incontrino, e far accedere solo una persona alla volta (un accompagnatore è possibile solo per minori o pazienti che necessitino di assistenza/accompagnamento continuo, e mantenendo comunque il social distancing). Usa il tempo tra un appuntamento e l’altro per le accurate procedure di igienizzazione.

Regola di buon senso, lavorando a contatto con altri, è il verificare quotidianamente la propria temperatura e stato di salute. In caso anche solo di leggera febbre o altri sintomi come tosse e dispnea, o di tuoi contatti/convivenza con persone positive/sospette, SOSPENDI IMMEDIATAMENTE la tua attività, o passa a modalità online.

Rispettando le regole di cui sopra, non è obbligatorio far sanificare professionalmente gli studi (ad es., con ozono, che non viene consigliato nemmeno dal Ministero della Salute) nè farlo “certificare”; nè è obbligatorio (anche se è possibile – in aggiunta e NON in sostituzione delle mascherine) utilizzare schermi di plexiglass come separatori; così come non è neppure necessario obbligare il paziente a firmare “autodichiarazioni scritte di asintomaticità”.

Gli spostamenti da/verso lo Studio, nostri e dei nostri utenti, sono considerabili basati su motivi di lavoro / salute, e in quanto tali sempre formalmente possibili (il DPCM 25/10 raccomanda la limitazione degli spostamenti non necessari).

  1. “In studio, vedo soggetti in età evolutiva. Devo prendere qualche precauzione particolare?”

E’ opportuno svolgerli laddove possibile (pur nella consapevolezza della difficoltà relativa) a distanza.

I bambini sono spesso meno attenti alle norme igieniche generali; pertanto, nel caso li dovessi necessariamente vedere in studio per esigenze cliniche, presta particolare attenzione alla più che rigorosa igienizzazione di oggetti, libri, giochi, tappetini e superfici con cui sono entrati in contatto, tra ogni paziente e l’altro.

Allo stesso modo, considera che solitamente le interazioni con i bambini sono più ravvicinate rispetto a quelle con gli adulti, con conseguente maggiore rischio di esposizione; se dunque, a norma del DPCM 13 ottobre e segg. non è strettamente obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche da parte di minori di 6 anni o di soggetti con disabilità che non la tollerino, rimane comunque fortemente consigliabile farne uso ogni volta che sia possibile.

A livello puramente informativo, anche se il Coronavirus sembra essere clinicamente meno pericoloso in età pediatrica, i bambini sono comunque veicoli di contagio verso terzi.

  1. “Faccio terapie / lavori di gruppo o famigliari, devo interromperle?”

Per quanto riguarda le terapie di coppia / famigliari, si tenga presente che il social distancing non è obbligatorio tra conviventi; pertanto è possibile che i membri della coppia / famiglia tengano tra loro posizione più ravvicinata rispetto ai 2 metri standard; ma il professionista deve comunque mantenere da loro la distanza indicata.

Se lo studio permette di ospitare agevolmente le persone nel rispetto dei criteri igienico-preventivi precedentemente esposti, è teoricamente possibile svolgere attività clinica con una famiglia; il professionista rimane comunque responsabile della rigorosa applicazione dei criteri suindicati, evitando forme di assembramento in locali chiusi.

Attività psicologiche di gruppo, supervisioni collettive e formazioni di gruppo possono essere in potenziale contrasto, per le loro modalità attuative, con le regole di social distancing. Si raccomanda fortemente di sostituirle, pro tempore, da forme di supervisione/intervisione o incontro di gruppo in modalità telematica.

Si ricorda, per analogia, che il DPCM 25/10 vieta di avere più di 4 persone non conviventi allo stesso tavolo, e raccomanda perfino di evitare incontri tra persone non conviventi anche nelle case private.

Se si ritiene invece, per rilevanti e urgenti motivi clinici, di doverli svolgerli comunque in presenza, deve essere possibile garantire – sotto responsabilità del professionista – il costante distanziamento sociale (minimo di legge 1 metro, assolutamente consigliato almeno 2 metri) tra tutti i partecipanti, con uso costante e corretto di mascherine e di rigorose pratiche igieniche (misurazione temperatura, gel idroalcolico all’ingresso, evitamento di contatto fisico, mascherine sempre correttamente indossate da tutti – meglio se KN95/FFP2, visto il rischio fortemente aumentato del set gruppale, etc.). Il professionista deve tenere traccia certa di tutti i partecipanti, perchè in caso di successive positività di un singolo partecipante sarà necessario informarne tutti gli altri presenti. Il professionista avrà inoltre cura di chiedere informazioni sull’asintomaticità di ogni partecipante prima del loro ingresso nella sede delle attività, invitando anche a comunicare tempestivamente eventuali positività da parte di ognuno nelle due settimane successive.

Vista l’elevata quantità di droplets che possono essere prodotti e diffondersi in una piccola stanza con vocalizzazioni continue da più persone per periodi prolungati, è fondamentale l’uso costante e corretto delle mascherine da parte di tutti, e un’aerazione e igienizzazione estremamente accurata degli ambienti ed oggetti (sedie, etc.).

  1. Lavoro con pazienti/contesti a rischio, devo interrompere?”

Un forte criterio prudenziale, per sé e per altri, deve essere sempre alla base della decisione.

  • Nelle attività a contatto con anziani o pazienti fragili (pluripatologie, etc.) si deve valutare il maggiore rischio che corrono (il rischio di mortalità è molto più elevato in queste categorie di pazienti). Sono effettuabili solo in caso di necessità, e possibilmente previo confronto con il medico curante; il professionista dovrà adottare le più rigorose regole igieniche-preventive (confronto con il medico curante, social distancing, igienizzazione rigorosa, mascherine/guanti e relativa attenzione agli aspetti comunicativi).
  • L’attività in ambito RSA o sanitario deve seguire rigorosamente anche le indicazioni e raccomandazioni aggiuntive del responsabile sanitario della struttura. Si ricorda che le RSA sono frequenti focolai, e la grande fragilità degli ospiti delle stesse li pone ad elevato rischio. L’evitamento/rinvio delle prestazioni non necessarie, e il rispetto estremamente rigoroso delle procedure di sicurezza igienica è fondamentale; le RSA sono da considerarsi strutture a “protezione speciale”, in cui singoli episodi di contagio anche involontario possono produrre conseguenze estremamente gravi e drammatiche, come si sta osservando in questi giorni. Gli accessi per visita nelle RSA sono ancora possibili solo previ accordi con la Direzione Sanitaria della struttura e test ripetuti regolarmente, ma vanno limitate allo stretto necessario.
  • Attività che richiedano contatto fisico ravvicinato con uno o più pazienti (psico-corporee, psicodramma, etc.) sono a maggior rischio, e vanno pertanto rinviate o sostituite con altre metodologie che garantiscano rigorosamente il social distancing previsto in norma.
  • Attività domiciliari (ad es., interventi ABA, interventi di riabilitazione con pazienti gravi ed impossibilitati a muoversi, ecc.) sono da rinviare o sostituire, ogni qual volta sia possibile, con interventi a distanza (anche per il possibile stato di fragilità o rischio dei pazienti cui spesso tali interventi si rivolgono). Sarà utile fornire a parenti/caregivers una serie di indicazioni pratiche cui attenersi in questo periodo, e organizzare eventuali consulenze a distanza per la gestione di difficoltà o problematiche specifiche (ad es., bambini con gravi disturbi del comportamento). Laddove dovesse palesarsi una chiara necessità clinica, previo confronto con il medico curante (per pazienti con patologie) e previa attenta verifica dell’assenza di fattori di rischio (nessun soggetto sintomatico, sospetto o a rischio nel domicilio) sarà cura e responsabilità del professionista implementare le più rigorose condizioni igienico-preventive nello svolgimento dell’attività, e in seguito alla stessa (mascherine/guanti, igienizzazione, distanze…).
  • 6″Se un paziente annulla l’incontro con scarso preavviso, posso chiedere di essere pagato lo stesso?”

Ci si rifà come sempre agli accordi pregressi sui recuperi sedute.
Si ricorda che normalmente non è possibile richiedere il pagamento di una prestazione non avvenuta; ed eventuali annullamenti anche di appuntamenti online, in questi giorni complessi, possono essere comprensibili e più frequenti del solito – è magari frustrante per il professionista, ma comprensibile in questo periodo straordinario.

  1. Se mi ammalo io, potrei essere chiamato a riferire i nomi dei miei pazienti in caso di indagine epidemiologica?”

Questione chiaramente delicata; ma la tutela di Salute Pubblica in situazione di emergenza sanitaria è prevalente rispetto alla Privacy individuale.
In caso tu risultassi positivo al Coronavirus, e dovessi essere quindi coinvolto in procedure di indagine epidemiologica, dovrai fornire i nominativi delle persone con cui sei venuto in contatto (NON SI DEVE – perchè sottoposto a Segreto Professionale – specificare lo status di “paziente” del soggetto; semplicemente, indicherai che hai avuto contatti ravvicinati per generici motivi di lavoro con una data persona).
Avvisa comunque i tuoi pazienti di questa eventuale possibilità, chiarendo preventivamente la questione e rassicurandoli sul mantenimento rigoroso del segreto professionale (ed ovviamente avvisandoli tempestivamente in caso risultassi positivo tu, perchè potrebbero essere stati a loro volta esposti da te).
Lo stesso vale per le attività professionali che coinvolgano o abbiano coinvolto più persone: un partecipante positivo può portare a dover indicare i nomi degli altri partecipanti.

  1. Se mi ammalo io, ho diritto a qualche assistenza particolare? E per le scadenze professionali e previdenziali cosa devo fare?

Se ti ammali, hai diritto alle normali forme di assistenza (INPS, ENPAP) previste per malattia (ad es., indennità malattia).

Le possibilità di assistenza ENPAP sono diverse:
A) Indennità di Malattia – per chi si dovesse ammalare, è possibile richiedere un indennizzo economico; il bando è adesso mensile invece che trimestrale, per facilitare erogazioni più rapide:
https://www.enpap.it/servizi-per-te/indennita-di-malattia-e-infortunio/

B) Assistenza Sanitaria Integrativa – sempre per chi si dovesse ammalare o averne sequele, è possibile accedere a diverse forme di servizi sanitari integrativi: https://www.enpap.it/servizi-per-te/assistenza-sanitaria-integrativa-emapi/

C) Stato di Bisogno – forma di copertura speciale per situazioni personali straordinarie. E’ importante sapere che non è una forma di assistenza generalizzata per chi ha avuto “solo” una temporanea deflessione delle attività lavorative (appuntamenti rinviati, formazioni annullate, etc.), ma è pensata proprio per situazioni davvero eccezionali. Vanno letti con attenzione i criteri: https://www.enpap.it/servizi-per-te/assistenza-stato-di-bisogno/

Si segnala inoltre che ENPAP ha predisposto una vasta Area Informativa dedicata alle forme di assistenza/sostegno ai colleghi relative all’emergenza COVID-19 (https://www.enpap.it/servizi-per-te/sezione-covid-19/); è inotre disponibile la procedura per la richiesta dell’indennità cd. “600 euro” (per chi ne ha diritto, secondo i criteri che sono stabiliti dal Governo – le Casse sono semplici soggetti attuatori).

  1. “Possiamo usare Skype, Zoom, Google Meet o simili, come modalità di lavoro online?”

Quella “online” è appunto una modalità di lavoro che – in questo periodo – è fortemente incoraggiabile ogni volta che sia possibile attuarla (seguendo sempre le Raccomandazioni del CNOP del 2017, e le più recenti Indicazioni per le prestazioni online per l’emergenza Coronavirus del CNOP del 2020), per minimizzare i rischi sanitari potenzialmente legati agli incontri in presenza (compresi i viaggi, etc.).
Chiaramente l’uso del mezzo va a modificare il setting, e non è adatto per tutte le attività o tutti i pazienti; analizzare la fondatezza della domanda, l’effettiva applicabilità nel caso specifico, e l’impatto sulle dimensioni di set/setting è quindi sempre buona prassi e responsabilità del clinico, che dovrà curarne attentamente gli aspetti relazionali, di privacy, consenso informato e sicurezza.

E’ necessario aggiornare il tal senso il Consenso Informato e Privacy, inviabili anch’essi per via telematica, e il Registro dei Trattamenti ai sensi del GDPR. Si dovranno inoltre considerare gli aspetti pratici legati alla privacy del set e del setting (un paziente isolato in casa con la famiglia può avere difficoltà a trovare uno spazio adeguato per lo svolgimento tranquillo e riservato della seduta; utile l’uso di cuffia e auricolari, etc.).

La consulenza online o telefonica, se esperti del suo uso, potrà essere molto preziosa proprio per i pazienti che possono trovarsi in situazioni di quarantena o isolamento; nel qual caso la si può proporre come utile forma di supporto e/o continuità della relazione clinica. Più in generale, molti pazienti vivono attualmente situazioni in cui gli aspetti relazionali, emotivi e organizzativi della propria vita quotidiana subiscono limitazioni e modifiche spesso problematiche; l’uso di canali a distanza per fornire in questo periodo un supporto, monitoraggio o contatto regolare può essere particolarmente rilevante.

Anche molte attività di formazione possono essere utilmente sostituite, con adeguate accortezze, dall’uso di piattaforme di videoconferencing (anche per la didattica teorica nelle Scuole di Psicoterapia).

  1. “Cosa dire ai miei pazienti particolarmente in ansia o confusi dalla situazione? Ci sono fonti di riferimento da consigliare?”

Fonti ufficiali sono i siti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Regione Veneto; i Numeri Verdi regionali (ad esempio, per il Veneto – 800462340) e del Ministero della Salute (1500), i canali mail/telefonici dedicati all’emergenza COVID della propria ASL di afferenza, ed i propri medici curanti.

Adattando la comunicazione alle esigenze e istanze di ognuno, si può – a puro titolo di esempio – indicare ai clienti che è normale essere in ansia, che è utile evitare “information overload”, che è opportuno stare attenti alle molte Fake News (anche “complottiste”) che circolano, che si possono mettere in atto utili comportamenti protettivi (anche per aumentare il proprio empowerment e senso di autoefficacia), e che si deve fare riferimento solo a fonti informative istituzionali e scientificamente accreditate.

Il CNOP ha messo a disposizione della cittadinanza un Pieghevole, cartaceo e scaricabile, con utili suggerimenti (https://www.psy.it/il-pieghevole-del-cnop-per-i-cittadini-sul-coronavirus.html).

In caso di pazienti che presentano aspetti ansiosi, ossessivi, ipocondriaci, rupofobici, claustrofobici, con aspetti di ritiro sociale, con tratti paranoidi il clinico dovrà ovviamente esercitare particolare attenzione a esplorare il significato della situazione per loro, e come questo impatti sulla relazione clinica.
Idem per pazienti eventualmente in isolamento domiciliare con la famiglia, laddove le tematiche di consultazione fossero connesse a dinamiche famigliari disfunzionali.

  1. “Lavoro come dipendente/collaboratore (di una cooperativa, un Ente, una scuola, etc.). Cosa devo fare?”

Devi seguire le indicazioni di prevenzione generale (sempre), oltre alle indicazioni specifiche o aggiuntive del tuo datore di lavoro e dell’eventuale responsabile sanitario/direzione sanitaria della tua struttura/istituzione.
Contattali se ritieni di dover svolgere funzioni potenzialmente a rischio, o se hai dubbi in merito: dovranno essere sentiti RSPP e Medico Competente (=il medico del lavoro) per quanto riguarda la tutela della salute dei dipendenti, e dovranno fornirti indicazioni operative chiare e adeguati DPI eventualmente necessari.

E’ diritto/dovere del professionista disporre ed usare correttamente appropriati DPI, secondo le indicazioni Ministeriali.

Segnala loro se hai particolari problemi di salute (pregresse patologie respiratorie, immunitarie, ipertensione, etc.) che ti possano rendere soggetto a maggiore rischio clinico. Segnala immediatamente se hai dubbi sulla tua positività, o se sei “contatto stretto” di caso positivo, probabile o sospetto, prima di recarti al lavoro.

  1. “Le prestazioni di psicologia giuridica (CTU/CTP) come vengono impattate?”

Si rinvia per questa questione a eventuali indicazioni del Tribunale di riferimento, ed alla posizione del CNOP qui consultabile: https://www.psy.it/attivita-psicologica-in-campo-giuridico.html

  1. “Ci sono risorse utili per i professionisti?”

Su https://solidarietadigitale.agid.gov.it è possibile reperire numerose risorse di servizi di comunicazione / piattaforme online che possono facilitare le attività dei professionisti in questo periodo, messe a disposizione gratuitamente da varie realtà private.

Skype (https://www.skype.com/it), Google Hangouts (https://hangouts.google.com), Zoom (https://www.zoom.us) e Whatsapp (https://www.whatsapp.com) sono piattaforme private – ma ad accesso gratuito per molte funzioni di base – che sono utilizzabili comodamente per attività di videochiamata con pazienti, videoconferenza, intervisione tra colleghi; presentano tutte la caratteristica fondamentale di crittografare i dati in transito, così da garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Si ricorda inoltre che su www.eduiss.it è possibile accedere gratuitamente al Corso FAD ECM (20 ECM) dell’Istituto Superiore di Sanità, aperto a 100.000 professionisti sanitari (quindi psicologi compresi), su “Emergenza Coronavirus”; ed anche ai nuovi corsi “Prevenzione e Controllo delle Infezioni da Coronavirus” (FAD ECM gratuito, 6 crediti) e “Emergenza Coronavirus e Psiconcologia” (FAD ECM gratuito, 6 crediti).

L’Ordine del Veneto mette a disposizione una serie di Risorse utili, articoli scientifici e manuali di intervento in emergenza in continuo aggiornamento a questo indirizzo: https://www.ordinepsicologiveneto.it/ita/content/risorse-emergenza-coronavirus-1

  1. “Vorrei fare un autonomo servizio telefonico/online di supporto alla cittadinanza per l’emergenza Coronavirus. Devo tenere presente qualcosa?”

In emergenza è necessario muoversi in maniera il più professionale, strutturata e coordinata possibile, anche con il sistema del soccorso (Sistema Sanitario e sistema della Protezione Civile). Consigliamo pertanto a chi vuole dare un contributo volontario di farlo all’interno di percorsi strutturati (organizzazioni del sistema del soccorso, associazioni di psicologia dell’emergenza riconosciute, etc.).

Invitiamo inoltre a non confondere il ben delimitato e temporaneo volontariato professionale in fasi acute di emergenze nazionale con prassi di “marketing personale”, o “volontarismi senza fine”; sottolineiamo l’importanza di iniziare a tornare in modalità professionale “ordinaria”, anche dal punto di vista della progressiva riduzione del “volontariato” e reimpostazione di una logica ordinariamente “professionale” nel rapporto con la cittadinanza.

15. “Sono tenuto all’Obbligo Vaccinale? Cosa succede se non mi vaccino?”

Da DL44/21, convertito in L.76/21, tutti i professionisti sanitari sono tenuti alla profilassi vaccinale (art.4), psicologi compresi (come ribadito anche dalla Circolare MinSalute del 22/09/2021).

La competenza del procedimento è in capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS/ASL, non agli Ordini; le AULSS verificano nell’anagrafe vaccinale nazionale i professionisti (sia dipendenti che libero professionisti) che non risultano aver effettuato la profilassi, e li sollecitano in tal senso (facilitandoli anche nell’accesso alla profilassi stessa).

Il professionista che ritiene di avere esimenti sanitarie oggettive alla profilassi le può inviare alla propria AULSS, che le verifica tramite apposita Commissione medico-legale. Se l’esimente è ritenuta infondata, la AULSS sollecita nuovamente all’adempimento dell’obbligo di legge. Eventuali richieste in merito alla procedura vanno rivolte alla propria AULSS, che ne è l’amministrazione competente.

Laddove il professionista rifiuti ancora di effettuarla, la AULSS dispone un “Atto di Accertamento” che comporta la sospensione dall’esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti di legge, fino alla data del 31/12/2021, e ne informa l’iscritto, l’eventuale datore di lavoro e l’Ordine di appartenenza (comma 1 e comma 6, art. 4). L’Ordine, a sua volta, è tenuto dalla legge (comma 7, art. 4) a comunicarlo all’iscritto. Questo, di natura comunicativa, è l’unico ruolo che la legge assegna all’Ordine in merito alla procedura.

La sospensione è quindi derivante dall’Atto di Accertamento disposto dalla AULSS, non dall’Ordine (per chiarire un punto spesso confuso in merito); non è di natura deontologica, ma di tipo amministrativo ex lege. In varie regioni le AULSS hanno già completato o stanno completando le attività di accertamento, e gli adempimenti relativi.

16. “Come funziona il Green Pass per le nostre attività? E’ necessario richiederlo ai nostri utenti?”

Il Green Pass è attualmente necessario per legge (DL 105/21 e 111/21) per la partecipazione a determinati tipi di eventi o la fruizione di determinati tipi di servizi (ad es., viaggi in treni a lunga percorrenza, frequenza di palestre o piscine, servizio in tavoli interni di ristoranti, etc); sarà a breve necessario (dal 15 ottobre 2021, e fino al 31 dicembre 2021) anche per l’accesso del lavoratore ai luoghi di lavoro pubblici e privati, compresi i soggetti che vi svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Al momento, la normativa non prevede l’obbligo di Green Pass per l’accesso dei pazienti ad ambulatori o studi professionali privati; al contempo, non vieta la possibilità di richiederlo discrezionalmente da parte del professionista ai propri utenti come criterio per l’accesso a determinate attività private in presenza, a maggior tutela dei presenti soprattutto se le situazioni possono presentare un particolare rischio di contagio per i partecipanti (come ad esempio prolungate attività di gruppo al chiuso, utenze fragili, etc.).

N.B.: Indicazioni aggiornate al 06/10/2021, in revisione costante (a breve seguirà ampio aggiornamento sul DL172). Fare in ogni caso sempre riferimento ufficiale ai più recenti Decreti, Ordinanze e indicazioni delle Autorità di Sanità Pubblica.

Il Presidente dell’Ordine Veneto
Luca Pezzullo

Il Presidente dell’Ordine Lazio
Federico Conte

Il Presidente dell’Ordine Campania
Armando Cozzuto

La Presidente dell’Ordine Sicilia
Gaetana D’Agostino

La Presidente dell’Ordine Marche
Katia Marilungo

Il Presidente dell’Ordine Emilia-Romagna
Gabriele Raimondi